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Terreno edificabile molto piccolo. E’ dovuta l’IMU e TASI

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orticelli-edificabiliAnche le aree che non hanno le dimensioni minime per essere edificate sono soggette al pagamento di Ici, Imu e Tasi. Le dimensioni ridotte del terreno o la sua particolare conformazione non incidono sulla natura dell'area, poiché è possibile accorpare il lotto con un fondo vicino della zona o asservirlo a un fondo attiguo che ha la stessa destinazione urbanistica. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 16485/2016 del 5 agosto 2016.

Per i giudici di piazza Cavour la natura edificabile ai fini Ici, ma lo stesso principio vale per Imu e Tasi, non viene meno «per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità». Chiariscono, inoltre, che è «sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione». In effetti, il proprietario dell'area potrebbe cedere il diritto a edificare sul lotto o acquisire la titolarità di altro terreno limitrofo, al fine di raggiungere le dimensioni minime.

La stessa posizione è stata assunta di recente dalla Cassazione (ordinanza 12169/2015) riguardo ai limiti amministrativi posti nei piani regolatori comunali. In presenza di limiti non viene meno il regime fiscale dei suoli edificabili. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno precisato che i divieti amministrativi posti dal comune per l'edificazione di un'area e i vincoli ambientali che gravano su di essa non escludono che l'immobile sia soggetto al pagamento delle imposte locali. Tuttavia, la presenza di vincoli ha comunque un'incidenza sul valore venale in comune commercio dell'area e sulla base imponibile.

L'imposta va versata in misura ridotta, in quanto per quantificare il valore dell'area occorre fare riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso consentita. In senso contrario si è espressa sempre la Cassazione con la sentenza 25672/2008 e con altre pronunce, con le quali ha invece ritenuto che qualora il piano regolatore generale del comune preveda che un'area sia destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare. L'area, dunque, non è soggetta al pagamento dell'Ici anche se l'edificabilità risulta dallo strumento urbanistico.

Fonte: Italia Oggi