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Polizze Dormienti. Nuova finestra per il rimborso. Scadenza 8 aprile 2016

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polizze dormientiSi   riporta   la   comunicazione  del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla    terza     riapertura     del     rimborso     parziale     delle     polizze     dormienti     in     prescrizione     dal     1°    aprile    2010. Le domande di rimborso parziale possono essere presentate dal 23 febbraio 2016 e devono pervenire entro e non oltre l’8 aprile 2016.

 

3° AVVISO DI PRESENTAZIONE

DELLE  DOMANDE  DI  RIMBORSO  PARZIALE  DELLE  C.D.  “POLIZZE  DORMIENTI” AFFLUITE AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 343, LEGGE 266/2005.

Ai sensi della Legge n. 388/2000, articolo 148 – Iniziative a vantaggio dei consumatori – DM 28/05/2010 art. 7.

NUOVA  FINESTRA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  ED AMPLIAMENTO DEI REQUISITI DI PARZIALE RIMBORSABILITA’

Per la compilazione delle domande va utilizzato lo schema di domanda disponibile presso i siti www.consap.it e www.mise.gov.it. Le domande di rimborso parziale possono essere presentate dal 23 febbraio 2016 e devono pervenire entro e non oltre l’8 aprile 2016.

Art. 1 – PREMESSE E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

I commi 345 – quater e 345 – octies, della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 aggiunti dal comma 2- bis dell’art. 3 del Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito in legge con Legge 27 ottobre 2008 n. 166, riferiti alle cosiddette “Polizze dormienti”, hanno modificato retroattivamente le disposizioni in materia di prescrizione delle polizze vita e di conseguenze di tale prescrizione “con riferimento agli importi  per i  quali  gli  eventi  che  determinano  la prescrizione  del  diritto dei  beneficiari  si  siano verificati dopo il 1° gennaio 2006”.

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010, in esecuzione del comma 1, art. 148 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ha individuato le iniziative per favorire il rimborso delle c.d. “Polizze dormienti” affluite al Fondo di cui all’art.1, c. 343, della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266, con particolare riferimento a quelle per le quali ha operato la retroattività di cui sopra.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  per  l’importo  complessivo  di  €  25.000.000,  prevedendo all’articolo 6, comma 1, che “per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all’entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica è assegnata la somma di € 3.500.000.”

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA (nel seguito, “Consap”) è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, previo parere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della gestione della procedura diretta, per le predette finalità, alla corresponsione di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati in connessione diretta o indiretta alla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e di effetti di tale prescrizione o, comunque, alla scarsa disponibilità e tempestività dell’informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche.

Con precedenti due avvisi pubblici, sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta anteriormente alla data del 31 dicembre 2009.

Art. 2 – OGGETTO

Può essere presentata domanda di rimborso delle somme trasferite al Fondo rapporti dormienti esclusivamente per quelle polizze vita prescritte (c.d. “Polizze dormienti”) per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;

3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.

4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti, con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per il rimborso dovrà conformarsi allo schema allegato al presente avviso. La stessa va presentata entro e non oltre l’8 aprile 2016, a pena di irricevibilità della domanda stessa.

La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

1.   Raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande pervenute  entro l’8 aprile 2016);

2.   Plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);

3.   Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

N.B.: i documenti di cui al successivo art. 4 richiesti in originale (per esempio l’attestazione dell’Intermediario) non potranno essere inviati a mezzo pec, bensì solo a mezzo raccomandata a.r. o plico a mano.

Dovrà essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso.

Ogni raccomandata/plico a mano deve contenere, oltre allo schema di domanda, la documentazione indicata al successivo art. 4. Sul plico deve essere apposta la dicitura: “Gestione Polizze Dormienti”.

NOTA BENE

Solo le domande presentate nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso avranno la possibilità di concorrere al rimborso parziale previsto dallo stanziamento di cui all’art. 1. Le domande presentate prima del 23 febbraio 2016 o pervenute dopo l’8 aprile 2016 continueranno ad essere respinte in quanto, fatta salva questa  iniziativa di rimborso parziale decretata dal Ministero dello Sviluppo Economico, non è prevista dalla legge alcuna forma di rimborso per il caso di polizze prescritte e correttamente devolute dall’Intermediario al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 e ss. della legge 266/2005.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE

La domanda di rimborso parziale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro); a tale fine sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;

2. copia del codice fiscale;

3. copia della polizza vita;

4. originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari di:

a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:

I. l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

II. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;

b. aver estinto il contratto di polizza esistente e  trasferito il capitale  assicurato al Fondo rapporti dormienti (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO);

c.  aver  rifiutato  la  prestazione  assicurativa,  opponendo  l’intervenuta  prescrizione,  con  contestuale impegno a non provvedervi in futuro.

N.B.: l’attestazione di cui sopra deve contenere – a pena di improcedibilità dell’istanza – il numero identificativo della polizza, indicato nella comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 4, comma 1, del citato D.P.R.

In fase di  presentazione  della  domanda  dovrà  essere  fornito  l ’IBAN  sul  quale  saranno  bonificati gli importi riconosciuti in caso  di  accoglimento  della  domanda.  L’IBAN   deve  essere  intestato  all’avente  diritto (o agli aventi diritto) al rimborso.

Se la domanda è presentata da persona diversa dall’avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente:

1. nel caso di richiesta avanzata dall’erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario  e la relativa data con i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi);

2. nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto interdetto, dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione all’incasso del giudice tutelare.

3.  nel caso  di richiesta  avanzata  dal delegato  o dal mandatario  – con  o senza  rappresentanza  del mandante – dovranno essere prodotti in originale:

a. la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d’identità del delegante o del mandante;

b. delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, DPR 445/2000) o, in alternativa, procura notarile all’incasso, con indicazione delle coordinate IBAN del soggetto delegato.

Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni di legge  vigenti  in  materia;  con  riferimento  a  nascituri  e  concepiti,  l’identificazione  è  effettuata  nei confronti del rappresentante legale (genitore o tutore).

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso, corredate della documentazione di cui al precedente articolo 4, pervenute a Consap, saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Se la documentazione prodotta dall’istante non consente di definire, con accoglimento o reiezione, la domanda di rimborso, Consap provvederà a richiedere le opportune integrazioni all’istante nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso.  Consap,  tenuto presente  il  termine  finale  di cui al comma  successivo,  formulerà  nuove richieste documenti nel caso in cui la documentazione continui ad essere incompleta anche all’esito di una prima richiesta di documenti.

L’istruttoria si conclude in ogni caso entro il 20 settembre 2016: entro tale data dovranno quindi pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda. Una integrazione pervenuta oltre tale data sarà considerata irricevibile. Le istanze che, entro tale data, non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta da Consap saranno respinte.

All’esito dell’istruttoria, Consap, a seconda dei casi, comunica l’accoglimento o la reiezione motivata dell’istanza. Entro la fine del mese di ottobre 2016 sarà comunicata la percentuale corrisposta, da calcolarsi rapportando lo stanziamento disponibile con l’ammontare totale delle domande accolte.

Art. 6 – EROGAZIONE DEI RIMBORSI PARZIALI E RELATIVI PAGAMENTI

Conclusa l’istruttoria nei termini di cui al precedente art. 5, Consap, entro la fine del mese di novembre 2016, determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiederà al Ministero l’accredito della relativa somma. Consap provvederà a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’accredito di cui sopra.

Nel caso in cui il totale degli importi delle domande accolte sia inferiore allo stanziamento disponibile a norma del richiamato Decreto Ministeriale 6 agosto 2015, per ciascuna polizza chiesta a rimborso sarà corrisposto il 70% dell’importo devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Nel caso in cui lo stanziamento di cui all’art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2015 sia insufficiente a soddisfare, pro quota del 70%, tutte le domande accolte ai sensi del presente avviso, si procederà ad un rimborso in misura proporzionalmente ridotta. L’esatta quantificazione dell’importo da corrispondere per le istanze accolte, fermo restando il limite massimo del 70%, potrà essere effettuata solo all’esito dell’istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate a norma del presente Avviso, dunque nel mese di ottobre 2016 (ragione per la quale, a tutela degli interessi economici di tutti i richiedenti, si ribadisce la perentorietà del termine del 20 settembre 2016 di cui all’art. 5).

Sulle somme riconosciute non saranno riconosciuti oneri accessori né interessi. I rimborsi non sono assoggettati alle preventive verifiche di cui all’art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., ai sensi delle circolari della R.G.S. n. 22/2008 e n. 29/2009 né sottoposti a comunicazioni ai sensi dell’art. 18 del decreto Legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge del 7 agosto 2012 n. 134. Restano esclusi in capo a Consap gli obblighi di verifica di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Dell’avvenuta disposizione di rimborso verrà data comunicazione all’avente diritto.

Art. 7 – REFERENTE DELLA PROCEDURA

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

– INDIRIZZO: Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA

– NUMERO CONTACT CENTER: 06/85796444

– E-MAIL: certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso) – consap@pec.consap.it ; non certificata – polizzedormienti@consap.it (utilizzabile per chiarimenti sulla procedura di rimborso)

– FAX: 06/85796446

Il Responsabile del procedimento è il dr. Massimiliano D’Alleva.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali in relazione ad attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato da Consap, nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Questa è la documentazione necessaria per richiedere il rimborso delle polizze dormienti:

all.1 – Attestazione_di_devoluzione_2016

all.2 – Modulo_presentazione_domanda

all.3 – Modulo_presentazione_domanda_2