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Tari. Tassa rifiuti. Parte variabile sulle pertinenze non dovuta. Come verificare e chiedere il rimborso o la compensazione

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E’ di pochi giorni fa la notizia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare proposta da Giuseppe L’Abbate in materia di imposta sui rifiuti, ha chiarito che, secondo il Mef, la parte variabile della tassa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.

Per comprendere meglio è necessario rispolverare che cos’è la TARI e da cosa si compone.

La Tari o meglio conosciuta come la tassa sui rifiuti (ex Tarsu, ex Tia1, ex Tia2, ex Tares) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, qualunque sia l’uso cui sono adibiti, purchè suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica, la tari deve essere corrisposta da chiunque “occupa” un immobile, purchè sia utilizzabile anche se non utilizzato.

La tari è composta da due quote:

  • La quota fissa, che viene calcolata considerando i componenti il nucleo familiare e moltiplicando i metri quadrati dell’immobile (attenzione: si considera la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (cantina, garage, box);
  • La quota variabile, che cambia in base al numero dei componenti la famiglia e ai coefficienti di produzione dei rifiuti. Essa è quindi rapportata alla quantità di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da coloro che risiedono nell’immobile occupato.

Nel caso della tari per le abitazioni principali, non è raro il caso che le stesse abbiano anche delle pertinenze (cantine, box, garage). La superficie di queste pertinenze, pur considerandole come unità immobiliari autonome, deve essere sommata alla superficie dell’abitazione principale. Una volta rideterminata la superficie calpestabile complessiva, si deve procedere a calcolare la quota fissa e la quota variabile.

E’ capitato invece da Nord a Sud che migliaia di comuni, in mancanza anche di un criterio univoco di calcolo e di regolamentazione, hanno determinato la tari considerando la superficie delle unità immobiliari “separate” tra l’abitazione e le pertinenze, determinando un’imposizione della quota variabile anche alle pertinenze, il cui importo varia in funzione della previsione regolamentare di ogni singolo comune, arrivando in alcuni casi anche al raddoppio della tassa!

E’ importante quindi verificare se e quali siano stati gli effetti sulla propria “bolletta tari” stando bene accorti a verificare non solo se il calcolo per la quota variabile è stato effettuato come chiarito dal Mef, ma anche se la superficie tassata è realmente quella calpestabile e se il numero dei componenti corrisponde a quello dei residenti nell’immobile iscritto a ruolo. Questo perché, una incauta richiesta di rimborso senza verificare quanto innanzi potrebbe portare il Comune “ad accertare” una posizione non regolare con riferimento al numero dei componenti e soprattutto alla superficie calpestabile.

Gli utenti potranno rivolgersi alle seguenti sedi di Adiconsum Lecce per chiedere di verificare la propria posizione tari:

Per gli utenti che intendono associarsi ad Adiconsum e per gli iscritti in Convenzione o Patto associativo:

Per gli utenti che intendono associarsi ad Adiconsum o già iscritti

Cosa serve per la verifica:

  • Copia della bolletta Tari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017
  • Copia del documento di identità dell’intestatario della tari;
  • Copia recente della visura dell’abitazione principale e pertinenze (meglio se metrica);
  • Copia dell’IBAN da utilizzare in caso di richiesta di rimborso;
  • Richiesta e/o Possesso della Tessera Adiconsum e/o contributo volontario per il sostegno delle attività dell’Associazione (da richiedere alla sede).

Poiché dalla verifica potrebbe scaturire la necessità di richiedere il rimborso e/o la compensazione degli importi a credito, è necessaria la presenza dell’intestatario della bolletta tari o in mancanza di una delega con allegata copia del documento di riconoscimento.

E’ possibile anche contattare l’Associazione o chiedere un appuntamento e una verifica inviando una mail o la documentazione a segnala@adiconsumlecce.it allegando una copia della ricevuta di versamento della quota ordinaria della tessera e del contributo volontario a sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione.

Gli associati ad Adiconsum Lecce che hanno ricevuto le credenziali di accesso, possono accedere all'AREA RISERVATA e scaricare dalla sezione MODULISTICA sia la domanda di rimborso/compensazione sia il foglio per calcolare la differenza della quota variabile spettante a rimborso.