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Ryanair riconosce compensazione pecuniaria per ritardo volo aereo

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A seguito di reclamo per ritardo del volo indirizzato alla compagnia aerea Ryanair e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, quest’ultimo ha comunicato ad Adiconsum Lecce l’accoglimento della predetta istanza da parte di Ryanair e il conseguente riconoscimento della somma di €.250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.

         Nello specifico, il passeggero si rivolgeva allo sportello Adiconsum avendo ricevuto riscontro negativo da parte della compagnia aerea che negava qualsiasi tipo di risarcimento per il ritardo aereo subito di circa 7 ore rispetto l’ora di partenza prestabilita addebitando detta circostanza a circostanze eccezionali e nello specifico a problemi tecnici inerenti l’aeromobile.

         A tal proposito si rammenta l’indirizzo della Corte di Giustizia Europea, la quale ha precisato che: “Il vettore aereo può essere esonerato dall'obbligo d'indennizzo solo se i problemi tecnici dipendono da "circostanze eccezionali" quali, in particolare, vizi occulti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure atti di sabotaggio o terrorismo.”.

         In altre parole, al di fuori di quei casi in cui il “problema tecnico” sia originato da eventi che, per loro natura  o origine, non sono inerenti al normale esercizio  dell’attività del vettore aereo interessato e sono al di là del suo effettivo controllo, la compagnia aerea sarà tenuta alla corresponsione della compensazione pecuniaria.

Avv. Simona Miccoli – Sportello di Veglie/Copertino