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Mutuo casa: è possibile sospendere il pagamento delle rate per 6, 12 o 18 mesi. Come fare

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo, l’atteso Decreto sull’applicazione del Decreto legge del 17 marzo scorso sul Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, l c.d. “Fondo Gasparrini”.

Il Decreto regola l’accesso al Fondo per i lavoratori che si sono visti:

  • sospendere il lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI
  • ridurre l’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo.

Per quanto tempo è concessa la sospensione del pagamento delle rate di mutuo

  • Per 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 18 mesi, e la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 .giorni lavorativi consecutivi

Si può richiedere la sospensione del pagamento delle  rate più volte?

  • Sì, anche per periodi non continuativi e per un periodo complessivo non superiore ai 18 mesi, il tutto subordinato alla dotazione del Fondo.

Quali documenti allegare alla Domanda

Oltre alla Domanda è necessario allegare:

  • la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la richiesta del datore di lavoro che attesta la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore, indicando periodo di sospensione e percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Ci sono oneri da pagare per la richiesta di sospensione delle rate del mutuo?

La sospensione del pagamento non comporta l’applicazione di alcuna commissione/spese di istruttore e non richiede la presentazione di garanzie aggiuntive.

Che cosa fa in concreto il Fondo

  • A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo verserà alle banche gli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale calcolo sarà applicato sia alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del de certo del 17 marzo (……) che a quelle già richieste e concesse, ma ancora non liquidate.

Altre disposizioni in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”

  • Per accedere al Fondo non è necessario presentare l’ISEE
  • Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sempre nel limite massino dei 18 mesi, anche coloro che avevano già ricevuto la sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi
  • Ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo.

Quanto durano le modalità di accesso al Fondo dettate da questo Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”?

  • Per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020.

Scarica il Modulo per richiedere la Sospensione del Mutuo 2020