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Imu aree fabbricabili e PRG. Validità delibera valore venale di riferimento

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imueareeedificabiliUn'area è considerata edificabile, ai fini dell'applicabilità del criterio fondato sul valore venale, se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. È questa in sintesi la conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21154/2016, chiamata ad esprimersi in merito alla sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza n. 178/2009 che aveva attribuito a un terreno il valore di un'area edificabile nonostante non fosse inserito in un piano particolareggiato.

Nell'argomentare   la   sentenza   i   giudici   si   allineano   a   un   consolidato   indirizzo giurisprudenziale di legittimità e all'interpretazione autentica fornita dalla norma al Dlgs 30 dicembre  1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera  b),  secondo cui,  in tema di  Ici, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale,  non  può  ritenersi  inficiata  dalla  mancanza  di  un  piano  particolareggiato  o attuativo. Si tratta di un orientamento che recepisce quanto stabilito dalle Sezioni unite le quali hanno altresì osservato che un'area qualificata come edificabile dal Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile; le eventuali oscillazioni dovute all'andamento del mercato, allo stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore possono incidere soltanto sull'entità del prelievo. Rifacendosi sempre a un orientamento di legittimità in tema di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che periodicamente determina, per zone omogenee, i valori  venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili  può  avere  una  portata retroattiva  poiché  non  è  configurabile  come  l'applicazione  retroattiva  di  una  norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile  ad  un  delimitato  arco  temporale,  ancorché  antecedente  all'emanazione  della delibera medesima.

Dalla sentenza  emerge  inoltre un'ulteriore  interessante  affermazione,  ovverosia  che se nell'avviso che accerta il maggior valore dell'area edificabile si fa riferimento ad un atto la cui portata è generale (come la delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) – ovverosia è di comune conoscibilità in quanto sottoposto alla pubblicità legale mediante l'affissione all'albo pretorio – non vi è alcun obbligo di allegazione in quanto lo stesso atto è conosciuto o agevolmente conoscibile. Tale obbligo invece permane se gli atti a cui si fa riferimento nell'avviso di accertamento non sono conosciuti o non altrimenti conoscibili.

Fonte: Il Sole 24 Ore