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Credito al consumo: ora si può chiedere la sospensione delle rate anche per le altre tipologie di prestiti

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A seguito dei numerosi interventi effettuati da Adiconsum presso ASSOFIN, l’associazione delle banche e  finanziarie del credito al consumo, prestiti e cessione del quinto, venerdì  della  scorsa  settimana  è stata  diramata  dalla  associazione  stessa  una comunicazione di indirizzo  sulle modalità di una possibile “moratoria Covid-19” per il credito ai consumatori, che darà respiro alle molte famiglie in difficoltà economica,  permettendo  la sospensione  dei prestiti superiori  a € 1.000 per un massimo di 6 mesi.

Le famiglie  che si trovano  in situazioni  di difficoltà  derivanti  dai disagi  causati dall’attuale pandemia, potranno usufruire, facendone  espressa  richiesta  alla finanziaria  o alla  banca  interessata,  della sospensione  del pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti.

Facciamo  inoltre presente  che tale disposizione,  non essendo  supportata  da un Decreto Legge, come invece la sospensione delle rate dei mutui, potrebbe essere applicata dai vari intermediari in totale autonomia e discrezione.

Al riguardo vi chiediamo quindi di segnalarci e farci presente all'indirizzo mail info@adiconsumlecce.it se e quali banche o finanziarie, non dovessero dare applicazione a tale “indirizzo”.

IMPORTANTE: Presto pubblicheremo l’elenco delle banche aderenti e il Modulo di domanda.

Ecco di seguito le istruzioni e i requisiti comunicati da Assofin alle associate.

BENEFICIARI

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno  2020  che  si  trovino  in  una  situazione  di  temporanea  difficoltà  economica dovuta a:

1.  Cessazione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato  (ad  eccezione  delle  ipotesi  di risoluzione  consensuale,  di  risoluzione  per  limiti  di  età  con  diritto  a  pensione  di vecchiaia  o  di  anzianità,  di  licenziamento  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

2. Cessazione  dei rapporti di lavoro “atipici”  di cui all'articolo  409, numero 3), del codice di procedura  civile (ad eccezione  delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

3. Sospensione  o riduzione dell’orario  di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo  al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente  tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.

5. gli eredi che presentino le caratteristiche  dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero  stipulato  contratti  non  assistiti  da  polizza  di  protezione  del  credito  che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

RICHIESTA E DURATA

La  sospensione   deve  essere  espressamente   richiesta  dai  possibili  beneficiari  e concessa  dagli intermediari  una volta verificata  la presenza  di una delle condizioni testé individuate.

La sospensione può avere durata fino a sei mesi; in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.

FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.

La sospensione  può essere  richiesta  per finanziamenti  per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare  le relative  posizioni  in default  o forborne,  ovvero  per i quali non fosse intervenuta  la  decadenza  dal  beneficio  del  termine  o  la  risoluzione  del  contratto stesso.

Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:

• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:

a)  il  loro  accodamento  a  partire  dalla  fine  piano  di  ammortamento  contrattuale originario;

b)  ovvero  tramite  eventuali  trattenute  da  effettuarsi,  anche  nel  corso dell’ammortamento  del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;

•  che  le  compagnie  accettino  che  le  polizze  assicurative  che  assistono  il  credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può riguardare, alternativamente:

1. il pagamento  dell’intera  rata mensile del finanziamento  per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative.

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.

1. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi,  calcolati  sul  debito  residuo  al  tasso  (TAN)  previsto  dal  contratto  di finanziamento  originario,  garantendo,  comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento.

Gli  interessi  maturati  dovranno  essere  rimborsati  dopo  il  periodo  di  sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi  in  quote  di  pari  importo  e  in  numero  uguale  alle  rate  residue  del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;

b. in un’unica  soluzione,  in occasione  del pagamento  della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;

c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).

2. Nell’ipotesi  di sospensione  della sola quota capitale,  nel periodo  di sospensione verranno  corrisposti  solo  gli  interessi  calcolati  sul  debito  residuo  al  tasso  (TAN) previsto   dal   contratto   di   finanziamento   originario   e,   terminato   il   periodo   di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.

In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.