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Consorzi di Bonifica /7. Per il Garante del Contribuente della Puglia gli atti emessi dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi sono arbitrari e illegittimi e invita il consorzio ad annullarli e rimborsare le somme riscosse.

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garante-testoIn data odierna è stata comunicata ad Adiconsum Lecce la decisione del Garante del Contribuente della Puglia con la quale lo stesso invita formalmente il Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi” con sede in Lecce (LE) ed il Concessionario della Riscossione SO.GE.T. Spa con sede in Pescara (PE) ad attivare, nell’ambito della rispettiva competenza, il procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi (iscrizioni a ruolo, avvisi bonari e/o cartelle di pagamento ed ingiunzioni) emessi nei confronti dei contribuenti consorziati attuali ricorrenti, per il contributo consortile cod. 630 relativo all’anno 2014 per bonifica fabbricati e terreni e doc. 648 relativo all’anno 2012 per opere irrigue.

Il Garante ha altresì invitato lo stesso Ente e la SO.G.E.T. spa:

  1. A verificare per tutti gli altri contribuenti consorziati che non hanno fatto ricorso al Garante, la sussistenza del citato presupposto d’imposta e procedere, in caso di accertamento negativo, all’annullamento in autotutela diretta anche nei loro confronti;
  2. A procedere a eventuali rimborsi (maggiorati dei relativi interessi) a favore degli aventi diritto.

Questa in sintesi la decisione del Garante del Contribuente per la Puglia che, esaminando le diverse motivazioni esposte dai contribuenti, ha concluso che, al cospetto di tali risultanze fattuali e normative, si deve convenire che il potere impositivo del Consorzio è stato esercitato in modo arbitrario e illegittimo, in assenza del presupposto d’imposta.

Prosegue il provvedimento che la risoluzione giuridico-tributaria contenuta nel provvedimento del Garante e legittimata dall’art. 13, comma sesto della legge nr 212/2000, non è vincolante per il Consorzio poiché il Garante non ha poteri ordinatori, repressivi o sanzionatori in base alla legge citata. Tuttavia, se essa venisse ingiustificatamente disattesa, potrebbero determinarsi alcuni effetti giuridici negativi, neutralizzabili solo con un intervento politico di sospensione totale delle riscossioni – rebus sic stantibus.

E conclude che se, poi, in futuro l’assenza di opere di manutenzione e di bonifica e, nonostante ciò, venisse messo in riscossione il relativo contributo consortile, potrebbero sorgere eventuali responsabilità contabile (Corte dei Conti), responsabilità civile (Autorità Giudiziaria Ordinaria) e responsabilità penale, art. 323 c.p. (“I Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche” – art. 28 Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012).

Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che il Consorzio e la Soget nonché la Regione Puglia, cui la risoluzione è stata inviata dal Garante, prendano atto della decisione del Garante del Contribuente per la Puglia e annullino in autotutela tutti gli atti finora emessi, con espresso avvertimento che in caso di inerzia, questa Associazione sarà costretta a proseguire la battaglia nell’interesse dei contribuenti associati ricorrendo alle altre Autorità oltre a quella Tributaria già adita.

Continua infatti l’attività dello sportello legale di Adiconsum per l’assistenza agli associati che vogliono fare ricorso in sede di Commissione tributaria contro le ingiunzioni ricevute dal Consorzio.

Gli associati potranno scaricare lo stralcio della Risoluzione del Garante da qui, nell’area loro riservata.