Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha sentenziato che il conguaglio delle tariffe idriche applicato dai gestori del servizio idrico integrato, le c.d. “partite pregresse” sono illegittime perché non possono essere retroattive in quanto in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art.11 delle preleggi.
Per partite pregresse, non si intendono altro che conguagli tariffari la cui disciplina regolatoria è contenuta nella Deliberazione AEEGSI n. 643/2013, che prevede, all’art. 31 dell’Allegato A, che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti all’entrata in vigore del MTT, determinati in vigenza del precedente Metodo Tariffario Normalizzato, e non già considerati ai fini del calcolo di tariffe pregresse, debbano essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.
Significa che veniva data la possibilità alle Autorità di Ambito di poter applicare alcuni conguagli tariffari retroattivamente da spalmarsi sulle bollette degli utenti fino al 2022.
Così in alcune realtà dei gestori dei servizi idrici, hanno fatto la comparsa nelle bollette la voce “partite pregresse” aumentando di fatto il costo totale della fattura dell’acqua.
L’ordinanza della Cassazione, oltre a incidere favorevolmente ai giudizi in corso per questa vicenda, potrebbe consentire agli utenti di chiedere il rimborso di quanto pagato in più se nelle fatture è presente la voce “partite pregresse”.
In Puglia, per la gestione dell’Ato Puglia e dell’Acquedotto Pugliese, com’è la situazione? Una prima risposta ci viene fornita dalla Corte dei Conti nella sua relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958 nr. 259 per l’acquedotto pugliese spa per gli esercizi 2014 e 2015.
“Nel caso della gestione nell’ATO Puglia (“Metodo Tariffario Normalizzato”), l’Autorità Idrica Pugliese ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 9 dicembre 2014, a quantificare e riconoscere i conguagli per le partite pregresse, relative agli anni 2010-2011, per un importo pari a Euro 3.685.177 a favore di Acquedotto Pugliese. L’Autorità d’Ambito ha inoltre stabilito, al fine di non gravare l’utenza di ulteriori oneri, di compensare il suddetto importo dovuto a favore della Società con il valore degli investimenti da realizzare a carico del gestore per l’anno 2014 (pari ad Euro 4.725.000), riducendoli pertanto ad Euro 1.039.823. …
La suddetta delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 9 dicembre 2014 non ha pertanto prodotto alcun effetto economico e/o patrimoniale sul presente bilancio d’esercizio, avendo decurtato il conguaglio attivo delle partite pregresse 2010-2011 dalla penalizzazione riveniente dalla precedente revisione tariffaria 2002-2009.”
Ciò significa che la problematica del rimborso delle partite pregresse non riguarderebbe gli utenti dell’Acquedotto Pugliese, salvo verifica delle fatture di AQP cui sia presente la voce “partite pregresse”.
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