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Crack banche. Rimborsi automatici o arbitrato. Ecco i distinguo

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crack bancheCi saranno sia gli indennizzi automatici che gli arbitrati per gli obbligazionisti delle 4 banche (Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, e Cariferrara), che si sono visti azzerare le proprie azioni e obbligazioni subordinate.

Il  decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 aprile, infatti, parla sia degli uni che degli altri, ma sono ancora tanti i punti interrogativi che verranno sciolti in settimana (almeno così sembra) quando saranno varati i decreti attuativi. Al momento si sa solo che gli indennizzi automatici, saranno previsti per un massimo dell’80% del capitale investito.

Vediamo quali sono i discrimini che saranno utilizzati.

LA DATA DEL 12 GIUGNO 2014

In base a tale data si distingueranno gli investitori che potranno accedere agli indennizzi automatici da quelli che invece dovranno procedere con l’arbitrato:

Ø  acquisto delle obbligazioni prima del 12 giugno 2014:    accesso ai rimborsi automatici

Ø  acquisto delle obbligazioni dopo il 12 giugno 2014:        accesso all’arbitrato.

COME RICHIEDERE GLI INDENNIZZI AUTOMATICI

Gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 possono chiedere al Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità 2016, ma ancora non entrato in funzione, finanziato dal mondo bancario, l’indennizzo automatico solo:

1. se il patrimonio mobiliare dell’investitore è inferiore a 100.000 euro alla data del 31 dicembre 2015;

2. se l’ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nel 2015 è inferiore a 35.000 euro.

A quanto ammonta l’indennizzo automatico

All’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp (la tipologia del BTP di riferimento non è stata ancora individuata).

Accesso all’Arbitrato

Da quello che si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, all’arbitrato potranno accedere tutti coloro che:

– non posseggono i requisiti dei 35.000 e dei 100.00 euro

– hanno acquistato le obbligazioni oltre al data del 12 giugno 2014

Chiunque sia interessato alle procedure può rivolgersi ad Adiconsum contattando le nostre sedi territoriali.