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Terreni agricoli con lavori di edilizia sono considerati aree fabbricabili e quindi devono pagare i tributi locali

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casolare-campagnaAlcune recenti sentenze della commissione tributaria provinciale di Pesaro (tra le tante la n. 652/2016 del 17 agosto scorso) ineriscono un'interessante attività di recupero Ici svolta dal settore tributi del Comune di Fossombrone (PU) e riguardante impianti fotovoltaici realizzati su terreni di natura agricola secondo il piano regolatore.

Il contribuente, durante il periodo di esecuzione dei lavori edilizi di costruzione, non effettuava il versamento dell'imposta ritenendo i terreni di natura agricola e, quindi, esenti in quanto inseriti nel territorio di un Comune montano, mentre il Comune stesso contestava tale adempimento ritenendo dovuta l'imposta sulla base del valore venale dell'area da considerarsi comunque edificabile.

Nella complessa e articolata analisi svolta dalla Commissione si giunge a concludere che la norma speciale d'imposta, la quale in base all'articolo 5, comma 6, Dlgs n. 504/1992 attribuisce, in deroga alla definizione generale di area edificabile contenuta nell'articolo 2, la condizione di area edificabile ogniqualvolta vi sia «utilizzazione edificatoria» dell'area, è sufficiente a far attribuire al terreno tale natura anche nel caso in cui esso sia qualificato agricolo secondo il vigente Prg.

La tesi dei giudici prende spunto dalle peculiari controdeduzioni del Comune il quale ha attinto da approfondite analisi sul tema esposte in pubblicazioni a cura di Anutel (si veda per esempio la rivista Tributi Bilancio n. 3/2014).

Le chiare conclusioni che ne derivano consentono ai Comuni di poter orientare la propria attività di accertamento verso una nuova fattispecie che, perlomeno fino a oggi, ben poche amministrazioni avevano avuto il coraggio di intraprendere, e cioè quella riguardante la tassazione dei terreni come aree edificabili, indipendentemente dalla previsione urbanistica specifica, durante l'intera durata dei lavori di costruzione (dalla data di inizio alla data di fine lavori), quantomeno per quei terreni interessati da opere inerenti la realizzazione d'impianti fotovoltaici.

Questi principi, inoltre, potrebbero consentire una lettura ben più ampia delle conclusioni ritenendo edificabili tutti i terreni a destinazione agricola sui quali siano in corso lavori edilizi. Tale tesi, non del tutto peregrina, sarebbe confortata anche dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali di Cassazione che hanno introdotto anche nell'Ici il concetto di edificabilità di fatto, complementare alla edificabilità legale (Cassazione, sentenze n. 25273/2014, 852/2014 e 5166/2013).

Fonte: Il Sole 24 Ore