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Scade il 31 gennaio 2016 la domanda per l’assegno ai nuclei con 3 figli minori nel 2015

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anf terzo figlioEntro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del beneficio, è possibile presentare istanza al Comune di residenza, per ottenere il beneficio concesso dall’Inps, dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori nel 2015.

L’assegno per l’anno 2015 spetta alle famiglie con almeno 3 figli minori residenti nel comune di residenza. Per ottenere il diritto occorre inoltrare istanza al comune su apposito modulo, generalmente predisposto dallo stesso comune, entro la data di scadenza del 31 gennaio ed essere in possesso di  una Isee non superiore a € 8.555,99 per i redditi dell'anno 2014.

E’ importante richiedere per tempo l’attestazione Isee rivolgendosi presso un CAF CISL o presso una sede CISL, poiché per il rilascio dell’Isee occorrono non meno di 10 giorni dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di ogni dato e informazione.

Gli assegni vengono erogati per i mesi dell’anno in cui sono stati effettivamente presenti nel nucleo almeno tre minori (se per esempio il terzo figlio minore diventa maggiorenne nel mese di luglio, gli assegni ti spettano fino al mese di luglio compreso).

COSA E'

È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

–  i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

–  i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;

– nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2015 l’ISEE è pari a 8.555,99  euro.
 

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.

L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza di:

– nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

– risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno.

DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Il diritto all’assegno cessa:

– Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E.

oppure

– dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

QUANTO SPETTA

– L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2015 l’importo è pari in misura intera a euro 141,30 mensili.

 

Fonte: Inps