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Il bail-in ovvero il salvataggio delle banche senza aiuto esterno

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bail-in675-320x275Dal 1° gennaio 2016, la crisi di una banca può essere risolta attraverso il bail-in (letteralmente “salvataggio dall’interno”), meccanismo legale introdotto dalla Direttiva n. 2014/59 dell'Unione Europea per il risanamento e risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento (c.d Direttiva BRRD), che impone la partecipazione degli investitori/risparmiatori – qualora possessori di determinate attività finanziarie emesse dalla banca stessa – alle perdite patrimoniali da questa subite.

Il meccanismo del bail-in è teso ad evitare che il salvataggio di una banca sia effettuato mediante impiego di fondi pubblici (c.d. bail-out, ossia il "salvataggio dall'esterno"). 

In particolare, in caso di dissesto o di rischio di dissesto di una banca (ad es. incapacità della stessa di rispettare i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa di settore), i suoi azionisti e creditori contribuiscono al salvataggio secondo una precisa gerarchia di “coinvolgimento” (che potrebbe implicare, tra le altre, la perdita parziale o totale del proprio investimento). Le azioni e gli altri titoli di capitale (assimilabili alle azioni) emessi dalla banca sono le prime attività finanziarie ad essere interessate; a seguire le obbligazioni subordinate (passibili, nei casi meno gravi, di conversione in azione); successivamente, le obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate; per ultimo i depositi bancari, ma solo per l'importo eccedente i 100.000 euro (quest'ultimo pari alla soglia massima di protezione prevista dal sistema di garanzia dei depositi).

Le principali attività finanziarie soggette al bail-in e gerarchia sono:

  • Azioni e strumenti di capitale
  • Obbligazioni subordinate
  • Obbligazioni ordinarie non garantite
  • Depositi per la parte oltre i 100.000 euro

Sono esclusi dal bail-in:

  • Depositi bancari per l’importo fino a 100.000 euro;
  • Obbligazioni garantite (covered bond)
  • Depositi di strumenti finanziari (in un conto titoli) o beni (in una cassetta di sicurezza)

Il bail-in è una delle modalità previste dalla nuova “procedura di risoluzione” – gestita dalla Banca d'Italia ed introdotta a seguito del recepimento in Italia della Direttiva BRRD con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 – per affrontare le crisi bancarie.

Per aprire la procedura di risoluzione, la Banca d'Italia deve verificare la sussistenza di alcuni presupposti:

  • la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
  • non si ritiene che esistano misure alternative;
  • esiste un interesse pubblico alla risoluzione.

Il fine della procedura è quello di far sì che la banca in dissesto continui ad operare:

  • trovandole un acquirente;
  • trasferendo le sue attività sane ad un altro soggetto che sarà poi venduto sul mercato;
  • trasferendo le passività deteriorate ad un altro soggetto che provvederà a venderle, sia pure a valore svalutato;
  • applicando il bail-in, ossia riducendo o annullando il valore di azioni e debiti (i debiti possono anche essere convertiti in azioni) per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui l'attività.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare una guida predisposta dalle Associazioni dei Consumatori in collaborazione con l’Abi.

Fonte: Consob