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Consorzi di bonifica /2. Illegittime e senza titolo le ingiunzioni della Soget fino a 50 euro. Lo dice la delibera del Consorzio di affidamento dell’incarico (anch’esso illegittimo) disatteso dalla Soget. Adiconsum impegnata nella lotta per il rispetto dei diritti ancora una volta calpestati.

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1310_Delib.Commis.n.351_2015_001La Soget spa sta inviando ai consorziati del Consorzio di Ugento Li Foggi e Arneo, le ingiunzioni di pagamento per la riscossione del contributo di bonifica, codice 630, relativo all’anno 2014.

L’incarico alla Soget spa effettuato dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi – le cui modalità saranno oggetto di altro articolo – è avvenuto ad opera del Commissario con delibera commissariale n. 351/2015 del 30/11/2015.

Nella citata delibera commissariale è testualmente riportato che “i rapporti tra questo Consorzio e la SOGET spa e i rispettivi impegni sono regolati da quanto riportato nella menzionata comunicazione della SOGET spa n. 21438/2015 in data 27/11/2015 che espressamente si approva quale parte integrante del presente deliberato”.

La nota prot 21438/2015 del 01/12/2015 allegata alla citata delibera commissariale nr 351/2015 avente ad oggetto: contributo di bonifica 630 – servizio di notifica sollecito di pagamento e riscossione coattiva, a pag. 4, al punto 6, lettera B, punto 1.Ingiunzione fiscale, così recita: “(omissis). Per i contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento degli importi iscritti negli avvisi precedentemente notificati (nb: avviso di pagamento notificato), vengono attivate dalla SO.GE.T. le procedure per il recupero del credito tramite notifica dell’ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Nella fattispecie, l’ingiunzione fiscale conterrà l’intimazione ad effettuare il pagamento nei termini indicati cumulando in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodomico all’esecuzione. I provvedimenti predisposti dalla SO.G.E.T., nel rispetto di quanto previsto dalla legge 639/1910, verranno notificati, con le modalità previste e consentite dalla legge, ai soggetti debitori.

La società non darà corso alla riscossione coattiva (ingiunzione fiscale) per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito (avviso di pagamento notificato), di importo inferiore a 50 euro.

Le spese di notifica delle ingiunzioni sono a carico dell’Ente. Le stesse saranno anticipate dalla società, e trattenute, dietro presentazione di specifica distinta, nella fase di riversamento delle somme riscosse”.

Successivamente però a pag. 11 sotto la voce Corrispettivi è riportato che: “(omissis). Le spese di notifica del sollecito poste a carico del contribuente sull’avviso, saranno recuperate dall’Ente in fase di riscossione. Aggio a carico del contribuente per la riscossione coattiva a seguito di notifica dell’ingiunzione fiscale: 8% oltre iva sulle somme riscosse. Le spese di notifica e le spese di esecuzione sono poste a carico del contribuente”.

Orbene, se così recita la convenzione di affidamento della riscossione, anch’essa illegittima – ma lo diremo in un prossimo articolo – non si riesce a capire a quale titolo la SO.G.E.T. stia inviando le ingiunzioni ai contribuenti per importi inferiori a 50 euro, dopo che a questi è stato già inviato il sollecito di pagamento notificato.

Riteniamo che la Soget non abbia titolo e stia commettendo un abuso a inviare le ingiunzioni fino a tale importo e che quindi le ingiunzioni inviate siano fortemente e del tutto illegittime.

Purtroppo, se la Regione, il Revisore e gli altri organi di controllo, non si accorgono di quello che sta succedendo, non ci rimane altro che procedere unitamente alle altre associazioni dei consumatori e con chi vorrà sostenerci a combattere nelle sedi opportune, per ripristinare il rispetto dei diritti di ogni cittadino, ancora una volta calpestati nel silenzio più totale.