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Canone RAI in bolletta al debutto. Il 30 giugno ultima scadenza per presentare l’autocertificazione per non pagare il secondo semestre 2016

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Il debutto del canone rai in bolletta è ormai prossimo. L’Agenzia delle entrate con la circolare del 21 giugno 2016 ha fornito gli ulteriori chiarimenti per il pagamento del canone dal 2016.

La circolare analizza le diverse tipologie di utenze, inserendo delle tabelle con gli importi annuali, mensili e periodici da pagare in bolletta, anche in funzione di chi ha già presentato l’autocertificazione per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone per il 2016. A tal proposito, si ricorda che tutti coloro che non hanno fatto in tempo a presentare l’autocertificazione per chiedere l’esenzione per l’interno anno 2016 entro il 16 maggio, possono presentare l’autocertificazione entro il 30 giugno 2016 per poter ottenere l’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre 2016. Mentre tutte le autocertificazioni che saranno presentate dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017, daranno diritto ad ottenere l’esenzione per il canone del 2017.

Gli associati potranno scaricare in area riservata la circolare dell’Agenzia delle Entrate, contenente le diverse casistiche di destinatario della bolletta elettrica con i casi di nuovo allaccio e/o voltura dell’utenza elettrica durante l’anno.

IMPORTANTE. Di particolare utilità nella circolare sono le tabelle con gli importi da pagare, utili al consumatore per poter controllare la corretteza degli importi ricevuti. L'utente che dovesse rilevare l'addebito di importi diversi da quelli in tabella, dovrà mettersi in allarme e verificarne il perchè di tale addebito. Gli associati potranno rivolgersi alle sedi Adiconsum Lecce per ricevere supporto e assistenza gratuitamente.

E’ possibile sintetizzare il contenuto della circolare dell’Agenzia così:

  • Le utenze sono individuate tra quelle “clienti residenti” e “altri clienti domestici”, in abse alla residenza dichiarata dai contribuenti oppure sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati;
  • Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
  • In caso di voltura, questa comporta la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Le volture mortis causa non comportano modifiche nell’addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile;
  •  In sede di avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016;
  • Viene nuovamente ribadito che l’importo da addebitare è di 100 euro annui e che il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate;
  • Si tiene conto della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone, secondo le date di scadenza previste per la loro presentazione.